Art. 2.
(Denominazione e marchio nazionale dell'acquacoltura. Registri delle aziende di acquacoltura biologica).

      1. Con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati la denominazione e il marchio di riconoscimento che contraddistinguono univocamente, per l'etichettatura, l'immissione in commercio e la pubblicità, i prodotti di cui all'articolo 1.
      2. L'utilizzazione non autorizzata o impropria della denominazione e del marchio di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al medesimo comma 1.
      3. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il registro nazionale delle aziende di acquacoltura biologica. Le regioni e le province autonome competenti per territorio istituiscono un apposito registro delle aziende di acquacoltura biologica su base regionale o provinciale.